Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, sono un padre separato con un bambino piccolo che abita con la madre. Con la separazione il Giudice ha deciso che io avrei potuto tenere come me il bambino a fine settimana alternati e un pomeriggio alla settimana. Puntualmente, almeno una volta su due, la madre accampa scuse per non farlo venire da me. Una volta ha la febbre, l’altra non sta bene e così via. Ho il presentimento che siano tutte scuse per non farmelo vedere. Come posso tutelarmi? Grazie.”
Generalmente, con la separazione, i figli sono collocati presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale e vengono stabilite le modalità con cui l’altro genitore li può frequentare.
Succede, purtroppo spesso, che, pur di fare un torto all’altro genitore, si cerchi di ostacolare le visite asserendo le scuse più disparate così il bambino non lo vuole vedere, non sta bene, non ha tempo perché deve studiare e così via.
E’ bene precisare che ostacolare le visite madre/figlio o padre/figlio costituisce una grave violazione dei doveri che competono ad entrambi i genitori dopo la separazione e il divorzio. Il figlio ha diritto di conservare solidi rapporti con entrambi i genitori secondo il principio della “bigenitorialità” che può essere limitato solamente se la personalità dell’uno o dell’altra costituisce un grave danno per la crescita e la salute psicofisica del minore.
Il genitore che ostacola i rapporti del figlio con l’altro genitore, se il provvedimento violato è una sentenza di separazione o divorzio con cui il Giudice ha disciplinato l’affidamento e le visite del minore come nel caso che ci interessa, commette il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” previsto e punito dall’art. 388 del codice penale con la reclusione fino a tre anni o con la multa da €. 103 a €. 1.032 .
Si applica, anche, al genitore collocatario, la “sottrazione di persone incapaci” prevista e punita dall’art. 574 del codice penale con la reclusione da uno a tre anni di chi sottragga un minore di 14 anni a chi ne abbia la responsabilità genitoriale”.
A ciò si aggiunge la commissione di un illecito civile a fronte del quale il genitore inadempiente può subire una sanzione pecuniaria oppure, nei casi più gravi, la perdita del collocamento o dell’affidamento del minore.
Il genitore leso nel proprio diritto può agire ed ottenere il risarcimento del danno.
Oltre alla presentazione di una querela, il padre può anche rivolgersi al giudice civile chiedendo un provvedimento che condanni la madre a non ripetere più le condotte in questione.
Con il deposito di un ricorso al Tribunale è possibile richiedere la modifica o la revoca delle condizioni stabilite in materia di affidamento e il Giudice potrà disporre l’affidamento del figlio al solo padre oppure la collocazione della residenza del minore presso di sé.
Tali decisioni devono comunque tenere conto dell’interesse superiore del bambino pertanto, se il figlio è particolarmente legato alla madre, il giudice non potrà distaccarlo da questa solo perché inadempiente ma dovrà fare in modo che la donna rispetti gli obblighi su di lei incombenti.
Il giudice può disporre, a carico del genitore colpevole, le seguenti sanzioni: -l’ammonimento del genitore inadempiente quando la violazione non si è ripetuta o non ha procurato danni a carico dell’altro genitore o al minore;
-il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
-il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;
-la condanna del genitore inadempiente a una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, anche congiuntamente ai provvedimenti appena elencati.