sabato 28 Febbraio 2026 - Anno 35

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
Inviate i vostri quesiti a: info@prima-pagina.com – Lo sportello legale 


“Buongiorno, a metà 2025 io e il padre dei miei figli ci siamo lasciati e abbiamo concordato che i ragazzi sarebbero rimasti con me, che lui doveva versarmi €. 500,00 mensili per il loro mantenimento e, a parte, la metà delle spese straordinarie. Da gennaio 2026 ha interrotto i versamenti. Cosa posso fare? Grazie.

Il mantenimento dei figli è un obbligo previsto ed imposto  dalla legge (art. 337 ter c.c.) per il solo fatto di averli generati a  prescindere da sentenze, separazioni o matrimoni.
Il genitore non convivente DEVE contribuire,  anche, in mancanza di un provvedimento del giudice; in difetto può essere chiamato a rispondere per la “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, reato previsto e punito dall’art. 570 del codice penale con la reclusione fino ad un anno  o con una multa da €. 103,00 a €. 1.032,00.
Gli accordi tra genitori, anche non sposati, sono validi purché rispondano all’interesse dei figli e possono essere:  INFORMALI quando le parti si accordano  privatamente sulle modalità di mantenimento (assegno mensile ordinario e quota di spese straordinarie) oppure FORMALI quando  vengono formalizzati con l’intervento del Tribunale.
Quando, per esempio,  le parti  non si accordano sulla quantificazione delle somme da versare possono ricorrere al  Giudice che ne determinerà l’importo valutando il reddito di ciascuno, le esigenze dei figli e, anche, il tempo di permanenza presso il genitore non collocatario.
Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie queste sono, solitamente, suddivise al 50% tra i genitori.
Il mantenimento andrà versato mensilmente al genitore collocatario fino a quando il figlio non avrà raggiunto la piena capacità economica cioè fino a quando non sarà economicamente autonomo ed in grado di mantenersi indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.
Le complicazioni sorgono quando un genitore interrompe i versamenti perché la tutela è diversa in funzione del tipo di accordo intercorso.
Il recupero del mantenimento e delle spese straordinarie dei figli senza sentenza è possibile solo, in alternativa,  se esiste un titolo esecutivo, come un accordo di separazione omologato o una negoziazione assistita.
In totale assenza di questi presupposti non è possibile il recupero forzato immediato ma occorre avviare una causa di mantenimento; residua la possibilità di presentare una querela con il solo scopo  di sollecitare il versamento delle mensilità non pagate.
Se, invece, le parti, preventivamente, si sono rivolte ad un Tribunale ed hanno ottenuto una sentenza o l’omologa delle condizioni oppure, tramite  i rispettivi avvocati,  hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita, sono in possesso di un titolo esecutivo che  il genitore collocatario potrà utilizzare per attivare il recupero forzato delle somme non versate.
Nell’ipotesi in cui debba recuperare il mantenimento ordinario potrà agire velocemente con la notifica di un precetto sulla sentenza o sull’accordo di negoziazione e, successivamente, procedere  con un pignoramento dei beni, dello stipendio o del conto corrente.
Se, invece,  debba recuperare le spese straordinarie,  alla notifica del precetto dovrà allegare copia della sentenza o dell’accordo  di negoziazione e di tutte le ricevute di pagamento delle somme anticipate per poi procedere con l’azione di recupero coattivo.
Preliminarmente si può inviare una raccomandata A/R di  messa in mora tramite un legale che andrà a determinare le somme da versare e ne intimerà il pagamento.
Se si verificano ritardi nel versamento del contributo al  mantenimento, per esempio,   per inerzia del genitore non collocatario, l’altro potrà procedere alla notifica al suo datore di lavoro della sentenza o dell’accordo di negoziazione al fine di  chiedere direttamente la distrazione a sé della somma; in questo modo l’importo verrà sottratto direttamente dalla busta paga  e si evitano lungaggini od omissioni.
E’  utile ricordare che i ratei del mantenimento di prescrivono in 5 anni decorrenti dalle singole mensilità; trascorso il suddetto arco temporale non sarà più possibile richiederli.
In conclusione possiamo affermare che, indipendentemente dalla celebrazione o meno di un matrimonio tra i genitori, anche se questi erano solo conviventi, è   CONSIGLIABILE giungere ad un accordo formale  per quantificare il mantenimento ordinario, le spese straordinarie e le modalità del loro versamento.
Se questo passaggio non viene eseguito in concomitanza con l’allontanamento o la separazione la procedura dovrà, comunque, essere intrapresa più tardi quando uno dei due verrà “distratto” dai suoi obblighi da  altre situazioni che si verranno a creare. 

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