Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Io e mio marito siamo separati da cinque anni. All’epoca il Giudice stabilì una somma per il mantenimento di nostra figlia ed io, avendo un lavoro, non ho chiesto nulla perché lavoravo e non avevo problemi economici. Dopo il Covid le cose sono cambiate: il lavoro è diminuito molto e oggi mi trovo in difficoltà. Mio marito vuole il divorzio e io vorrei sapere se posso ottenere l’assegno divorzile oppure se, non avendo richiesto il mantenimento al momento della separazione, ora non è più possibile”
L’assegno di mantenimento e quello divorzile sono due strumenti diversi sebbene molte volte vengono considerati la stessa cosa o non si conoscono esattamente le differenze tra l’uno e l’altro. L’assegno di mantenimento viene disposto dal Giudice durante la procedura di separazione e consiste in una somma versata a cadenza mensile, a carico di un coniuge a favore dell’altro oppure ai figli minorenni e/o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Tale strumento risponde all’obbligo previsto sia dalla Costituzione Italiana che dall’art. 143 c.c., secondo cui con il matrimonio i coniugi si assumono l’onere reciproco di provvedere l’uno all’assistenza materiale dell’altro.
L’importo viene determinato in base alle capacità reddituali e patrimoniali di entrambi ed è deducibile se versato da un coniuge a favore dell’altro che dovrà dichiarare le somme percepite ai fini IRPEF, in quanto assimilabili a reddito da lavoro dipendente (artt. 10 e 50 DPR 917/1986).
L’assegno divorzile, invece, previsto dall’art. 5 della Legge 898/1970 viene stabilito dal Giudice con la sentenza di divorzio ed è una somma che un coniuge deve corrispondere all’altro qualora esso si trovi nell’impossibilità di provvedere economicamente a sé stesso o non abbia i mezzi per sostenersi per l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
La quantificazione dell’assegno viene fatta dal giudice che tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune.
L’assegno divorzile può essere corrisposto periodicamente o in un’unica soluzione, c.d. una tantum, oppure può consistere anche nell’assegnazione di un determinato bene. Lo scopo dell’assegno divorzile è quello di permettere al coniuge richiedente l’autosufficienza economica pertanto spetta al richiedente allegare, dedurre e dimostrare di non avere tali mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Secondo una pronuncia del Giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. I Ord., 30/03/2022, n. 10232) l’assegno divorzile deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva valutazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura.
La funzione compensativa e perequativa è data dalla necessità di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale; la funzione assistenziale è destinata a valere ove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza. Tutto ciò premesso, possiamo concludere che non aver ottenuto l’assegno di mantenimento al momento della separazione non esclude la possibilità di richiedere l’assegno divorzile al momento del divorzio.
Necessario sarà allegare al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) tutta la documentazione necessaria per dimostrare di trovarsi in uno stato di indigenza incolpevole.