venerdì 14 Novembre 2025 - Anno 34

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, sono separata con due bambini. Il tribunale ha detto che il loro padre deve versarmi  un assegno di mantenimento di €. 500,00 al mese ma da un po’ di tempo non lo fa. Ho sentito dire che posso chiedere ai nonni paterni di provvedere. E’ Vero? Grazie”

Succede spesso che, nonostante le indicazioni del Tribunale in sede di separazione o divorzio il genitore obbligato non provveda al versamento del mantenimento dei figli, anche, lamentando difficoltà economiche.
Siccome non si vive di aria e, giornalmente, le spese da affrontare per crescere la prole sono molte, è possibile, se ci sono determinate condizioni, ricorrere ai nonni.
Il codice civile all’art. 316 bis, comma 1, intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio” prevede che, in primo luogo, “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornirglieli affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La legge individua, così, una responsabilità sussidiaria dei nonni che hanno un dovere verso i nipoti ma solo in caso di impossibilità primaria dei genitori.
Di conseguenza se un genitore che ne ha le possibilità economiche non paga il mantenimento dei figli l’altro non potrà adire l’autorità giudiziaria per chiedere la somma ai nonni ma dovrà, prima, agire contro l’ex coniuge con la notifica di  un atto di precetto  e di un pignoramento al fine di  rivalersi, per esempio, sul suo stipendio  fino al limite di un quinto. La Corte di Cassazione ha specificato che, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, è necessario che l’inadempimento del genitore sia basato su una mancanza di mezzi e non sulla volontà di sottrarsi agli obblighi primari previsti dall’art. 316 bis, comma 1 del codice civile e che, contemporaneamente, l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
L’obbligo investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di  pari grado di entrambi i genitori pertanto si  dovrà agire nei confronti di tutti quelli in vita,  non solo verso i  genitori del padre o della madre inadempiente.
I nonni dovranno contribuire in base alle loro capacità economiche ed è, anche,  possibile che il contributo chiesto loro sia solo parziale qualora debbano solamente integrare la somma occorrente per le necessità primarie dei nipoti.
Al riguardo la Cassazione con ordinanza n. 13345/2023 ha affermato che, ove le esigenze di vita della prole non possano essere soddisfatte solamente dal genitore affidatario,  i nonni,  la cui posizione economica deve essere adeguatamente ricostruita dal giudice di merito, sono tenuti al loro contributo.
Questo obbligo cesserà quando  la situazione economica del o dei genitori sarà mutata e saranno nuovamente in grado di provvedere autonomamente ai loro figli.
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 28446/2023 ha affermato che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro non è in grado di provvedervi.
In conclusione, la nostra lettrice, qualora si renda conto che il padre dei suoi figli non versa per capriccio o, comunque,  senza un valido motivo, pur avendo le possibilità economiche, dovrà agire direttamente contro di lui per recuperare le mensilità scadute; qualora, invece, realmente l’ex coniuge è in un momento di difficoltà e lei da sola  non è in condizione di provvedere al sostentamento dei suoi figli potrà richiedere al Tribunale di ordinare a  tutti i nonni in vita, di concorrere al versamento del mantenimento almeno fino a quando non sarà ristabilita la capacità economica dell’altro genitore.

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