venerdì 5 Giugno 2026 - Anno 35

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, sono un amministratore di condominio e ho una questione da affrontare. Un condomino vuole installare una telecamera davanti alla porta del suo appartamento orientata verso il pianerottolo comune dopo aver subito un tentato furto. Un altro condomino si oppone fermamente. Ho ricevuto due comunicazioni dai rispettivi legali con pareri opposti: uno sostiene che l’installazione sia lecita e l’altro, invece, che si verificherebbe una violazione della privacy. Come mi devo comportare? Grazie”

Sulla videosorveglianza in Condominio si sono sovrapposte nel tempo diverse fonti, dal Codice Civile al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), alla normativa penale.
Un sistema che cattura immagini di persone identificabili costituisce un trattamento di dati personali; questa regola subisce un’eccezione quando le riprese vengono effettuate da persone fisiche per un’attività a carattere esclusivamente personale.
La regola che vale per il Condominio come ente e per ogni singolo condomino è quella della minimizzazione ossia è necessario che le telecamere riprendano solo ciò che è strettamente necessario alle finalità  dichiarate, niente altro.
L’amministratore si deve orientare in  base al soggetto che decide di installare la videosorveglianza e alle finalità.
Se a deliberare il controllo visivo sulle parti comuni è l’assemblea il Condominio è il titolare del trattamento e se è  l’amministratore  a gestire il sistema per conto dell’ente assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
La nomina deve essere formalizzata per iscritto e deve riportare le istruzioni operative e i limiti dell’incarico.
Se, invece, il servizio di videosorveglianza viene affidato ad un  fornitore esterno, sarà quest’ultimo ad essere contrattualizzato come «responsabile».
La delibera assembleare richiede la maggioranza dei millesimi dei presenti e deve fissare la finalità, le aree di ripresa, esclusivamente parti comuni, il periodo di conservazione delle immagini ritenuto congruo dal Garante di sette giorni. Se l’impianto di videosorveglianza si trova all’interno dello studio professionale, l’amministratore diviene il titolare del trattamento e deve predisporre idonee informative come cartelli, deve predisporre nomine ed istruzioni scritte per i soggetti autorizzati alla visione.
In caso di sorveglianza privata, quando un soggetto installa telecamere nella propria abitazione,  le riprese riguardano esclusivamente la propria proprietà e le immagini non sono diffuse a terzi,  non si applicano gli obblighi del Regolamento Privacy.
Si rischia, invece,  di essere sanzionati per illecite interferenze nella vita altrui se la telecamera riprende parti comuni, pianerottoli, scale, cortili o la strada; se le immagini vengono condivise anche sui social senza il consenso scritto degli interessati si applica integralmente il GDPR con i relativi obblighi di informativa, conservazione limitata e misure di sicurezza.
A modesto avviso della sottoscritta conviene, al fine di non incorrere in problemi di carattere civile o penale, seguire la «regola della minimizzazione» pertanto il Condomino, previa autorizzazione da parte dell’assemblea, potrà installare la telecamera che dovrà essere orientata verso la sua porta di ingresso e dovrà  riprendere lo stretto  necessario garantendo la privacy degli altri inquilini.

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