sabato 27 Luglio 2024 - Anno 33

LO SPORTELLO LEGALE

Partner

Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino

Inviate i vostri quesiti a: info@prima-pagina.com – Lo sportello legale 

 

Siamo una coppia che si è recentemente sposata; abbiamo effettuato il pranzo di matrimonio in una villa affittata e ci siamo affidati ad un servizio di catering per il ricevimento. Purtroppo, però, il servizio e la qualità del cibo sono stati molto differenti rispetto a quanto promesso: certe portate erano immangiabili, gli antipasti contrariamente agli accordi erano tutti a buffet, alcune portate pare non siano neppure arrivate a tutti gli invitati. Noi avevamo versato un acconto in anticipo, ma poi ci siamo rifiutati di saldare l’imprenditore del catering, in quanto appunto siamo rimasti molto delusi. Ora ci ha minacciato di agire in Tribunale. Secondo Lei possiamo difenderci? 

Ai sensi dell’art. 1453 c.c. nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (salvo in ogni caso il risarcimento del danno). Spetta al contraente che agisce per l’adempimento dare prova di aver egli esattamente adempiuto alla prestazione, per aver quindi diritto di ricevere la controprestazione.
Tuttavia può darsi che entrambe le parti si rendano inadempienti: tale situazione si può configurare sia nel caso in cui le prestazioni reciproche debbano essere adempiute in tempi differenti, sia nel caso in cui debbano essere adempiute contestualmente.
In passato era emersa la tesi secondo cui il giudice, in caso di contrapposte domande di risoluzione del contratto per reciproco inadempimento, dovesse dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso.
Attualmente la giurisprudenza ha mutato orientamento sostenendo al contrario che il giudice debba svolgere una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati per stabilire se sussiste l’inadempimento che legittima la risoluzione.
A tal fine occorre tenere conto non solo dell’elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell’incidenza delle medesime nella causa del contratto.
All’esito del giudizio l’inadempimento che risulterà prevalente determinerà la risoluzione del contratto ovvero, in caso di equivalenza degli inadempimenti, respingere le contrapposte domande di risoluzione (Cass. civ. 13 settembre 2018, n. 22372; Cass civ. 18 settembre 2015 n. 18320).
Se i lettori che hanno posto il quesito dimostreranno tutti gli errori e le mancanze del servizio di catering, il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, potrà ritenere non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore e quindi risolvere il contratto e ritenere giustificato l’inadempimento degli sposini.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome qui

Partner

Ultimi Articoli