Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
Inviate i vostri quesiti a: info@prima-pagina.com – Lo sportello legale –
Divieto temporaneo di nuove nozze ( o lutto vedovile) per la donna divorziata
“Sono una donna divorziata da qualche mese che convive ormai da anni con un altro compagno con cui avremmo deciso di sposarci. La scorsa settimana parlando con qualche amica mi è stato detto che devo aspettare un anno dalla sentenza di divorzio e che non posso contrarre nuove nozze prima. Ma è possibile??”
Se la separazione rappresenta un periodo transitorio, il divorzio determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la fine di ogni effetto civile.
Dopo il divorzio occorre attendere che la sentenza di scioglimento sia, a tutti gli effetti, definitiva e non più opponibile; deve pertanto, passare in giudicato e deve essere annotata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune sugli appositi registri di stato civile.
Questo passaggio è di estrema importanza perché solo con l’annotazione i due coniugi possono considerarsi liberi.
Mentre l’uomo può convolare a nuove nozze, la donna deve osservare il cosiddetto lutto vedovile ossia deve aspettare il decorso di 300 giorni.
Con il divieto temporaneo di nuove nozze l’Ordinamento intende tutelare l’eventuale presenza di nascituri ed evitare che possano verificarsi circostanze che mettano in dubbio la loro paternità escludendo il loro concepimento durante il precedente matrimonio.
E’ l’art. 89 del Codice Civile che impone alla donna un divieto temporaneo di convolare a nuove nozze finché non siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Tale divieto non è applicabile quando il matrimonio precedente non sia stato consumato, laddove, prima del divorzio, sia passata in giudicato divenendo definitiva la sentenza di separazione giudiziale, oppure nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza generandi di uno dei due coniugi.
E’ comunque possibile, per la donna, ,contrarre nuove nozze prima del decorso dei 300 giorni previa autorizzazione da parte del Tribunale quando, senza alcun dubbio, non si trovi in stato di gravidanza, oppure quando l’ex marito, durante i 300 giorni precedenti allo scioglimento del matrimonio, non abbia convissuto con lei sotto lo stesso tetto.
La mancata autorizzazione richiesta al Tribunale e l’infrazione dell’art. 89 del Codice Civile non rendono nullo l’eventuale matrimonio contratto senza aver rispettato il termine dei 300 giorni di lutto vedovile e l’unica conseguenza applicabile è una sanzione amministrativa che varia dai venti agli ottanta euro circa e che dovranno pagare sia i coniugi che il celebrante.