Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, io e mio marito siamo separati ormai da anni. La casa coniugale mi è stata assegnata per via della collocazione presso di me dei nostri figli tuttora minorenni. Da qualche tempo frequento una persona e il nostro rapporto si è, via, via, intensificato fino a pensare di iniziare una nuova convivenza. Vorrei sapere se ospitandolo a casa mia posso rischiare di perdere l’assegnazione della stessa. Grazie”
Occorre precisare che in caso di separazione coniugale con figli minorenni, solitamente, la casa coniugale viene assegnata al genitore che resta a vivere con loro.
L’abitazione viene, pertanto, occupata dal genitore collocatario e dai figli finché gli stessi non siano divenuti, non solo maggiorenni, ma, soprattutto, autonomi ed indipendenti economicamente.
Nel frattempo, però, la vita della coppia separata va avanti e può capitare, sia all’uno che all’altra, di incontrare una persona con cui si instaura una relazione e con cui è naturale iniziare a parlare di convivenza.
L’art. 155-quater del Codice Civile, nella sua vecchia formulazione, stabiliva che il diritto di abitare nella casa coniugale veniva meno in caso di nuova convivenza o matrimonio.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 308/2008 ha evidenziato che ogni decisione deve essere valutata in base all’interesse del minore e al mantenimento della stabilità abitativa.
In relazione ai casi di nuova convivenza o matrimonio, la Consulta ha affermato che la norma non deve essere intesa nel senso che queste circostanze comportino l’automatica perdita del diritto alla casa.
Se vi sono figli minori (o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente), il giudice deve sempre valutare prioritariamente il loro interesse.
Di conseguenza, la legge va interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non viene automaticamente annullata quando si verificano eventi come una nuova convivenza o matrimonio, ma la revoca dell’assegnazione deve essere valutata in base all’interesse dei figli.
Ragionando diversamente, si creerebbe una discriminazione nella protezione dei minori basata sulle scelte di vita del genitore.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16171/2014, che ha respinto il ricorso proposto da un genitore contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Quest’ultima aveva negato la revoca dell’assegnazione della casa familiare a una ex moglie (che viveva con i due figli minori), dopo che si era risposata e aveva iniziato a convivere con il nuovo marito nella casa di proprietà dell’ex.
Nella decisione della Suprema Corte si legge che “i giudici d’appello hanno confermato l’interesse dei due figli minori a continuare a vivere nella casa con la madre assegnataria, verificando anche se la presenza del nuovo partner fosse dannosa per i minori, osservando che non era emerso nulla di specifico che fosse negativo o diseducativo… pertanto i giudici hanno interpretato e applicato correttamente la normativa”.
Questo orientamento è consolidato e confermato da molte decisioni della Suprema Corte (ordinanza n. 33610/2021; n. 23501/2023).
Riassumendo si può rispondere al quesito precisando che la legge stabilisce che l’assegnatario della casa coniugale può ospitare un nuovo compagno/a a condizione che ciò non comprometta il benessere dei figli; è possibile ospitare altri familiari, come genitori o fratelli purché l’ambiente rimanga favorevole allo sviluppo dei minori e, in caso di disaccordo con l’altro genitore, il giudice dovrà esaminare ogni caso singolarmente, bilanciando la libertà personale con la protezione dei minori.