venerdì 15 Novembre 2024 - Anno 33

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Siamo una coppia sposata da diversi anni ma ultimamente, la situazione è molto critica e la convivenza nella stessa casa è divenuta impossibile. Purtroppo, per una serie di vicissitudini non abbiamo la possibilità, al momento, di andare davanti ad un Giudice ma vorremmo, iniziare a vivere separati. E’ possibile che uno dei due si allontani dalla casa coniugale senza incorrere in problemi?”

L’abbandono della casa coniugale senza un valido motivo strettamente riconducibile ad una crisi matrimoniale può avere delle conseguenze serie quindi meglio essere cauti.
Purtroppo, nonostante le buone intenzioni iniziali, a volte, la vita matrimoniale non prosegue come sperato e, con il passare del tempo, possono emergere differenze caratteriali che determinano litigi e vere crisi.
A volte si tratta di problematiche passeggere, in altri casi il matrimonio entra profondamente in crisi e tutto viene messo in discussione; la quotidianità diventa problematica ed è caratterizzata, sempre più, da liti e continue discussioni.
Può essere utile interrompere la convivenza prima della pronuncia di separazione ma è necessario usare le giuste cautele.
Con il matrimonio, anche solo con rito civile, gli sposi sottoscrivono un vero e proprio contratto dal quale scaturiscono diritti e doveri reciproci che è necessario conoscere bene.
Oltre al dovere di fedeltà, di collaborare, dell’assistenza materiale e morale, di contribuire alle necessità familiari in modo proporzionale alle proprie capacità economiche e di lavoro vi è l’obbligo alla coabitazione pertanto, i coniugi, dopo aver fissato il proprio indirizzo di residenza e salvo diversi accordi, devono vivere nella stessa abitazione e non possono allontanarsi senza validi motivi.
L’abbandono del tetto coniugale configura un illecito civile che può avere conseguenze serie come l’addebito; al momento della separazione il giudice può addebitare la fine del matrimonio al coniuge che, con il suo comportamento, ha reso intollerabile la convivenza e ha abbandonato la casa coniugale senza l’autorizzazione del Tribunale.
Non è così quando il coniuge che si è allontanato dimostra che il rapporto matrimoniale era già in crisi e che quell’allontanamento non è la fonte della separazione ma la conseguenza di una pregressa situazione di intollerabilità della vita familiare.
L’addebito della separazione ha conseguenze sostanziali e ripercussioni anche economiche significative infatti il coniuge colpevole perderà il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti di successioni qualora l’altro dovesse decedere.
E’ possibile, al fine di evitare le suddette conseguenze e quando la convivenza è diventata intollerabile ma non si è ancora attuata la separazione, concordare tra i coniugi e per iscritto l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei due al fine di evitare la pronuncia di addebito.

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