Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, sono un padre separato con un figlio maggiorenne per il quale verso mensilmente il mantenimento alla madre. Mio figlio ha interrotto gli studi e non si impegna a trovare un’occupazione. Fino a che età devo continuare a pagare? Posso interrompere i versamenti autonomamente o devo rivolgermi al Tribunale? Grazie”
Il sistema giuridico italiano non stabilisce un limite di età fisso per il mantenimento dei figli e, contrariamente a quanto su può pensare, l’obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età né vi è un tempo oltre al quale il figlio non ha più diritto a ricevere supporto.
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica ossia fino a quando non siano in grado di sostenersi finanziariamente, senza necessità dell’aiuto dei genitori.
Diversi sono i fattori che influenzano la valutazione dell’obbligo di mantenimento oltre la maggiore età:
-il percorso educativo e formativo del figlio che, impegnato in un corso di studi o di formazione professionale, richiede il sostegno economico dei genitori per essere portato a termine;
-la condizione lavorativa e la capacità di reddito per cui, se il figlio non ha ancora raggiunto una condizione lavorativa stabile che gli permetta di provvedere autonomamente alle proprie necessità, i genitori sono tenuti a continuare il supporto finanziario;
-lo stile di vita e l’impegno sociale ossia l’atteggiamento del figlio nei confronti della ricerca dell’autonomia economica è rilevante in quanto una condotta negligente o l’assenza di impegno nel perseguire obiettivi lavorativi o formativi possono influenzare la decisione sul mantenimento.
Esistono circostanze in cui l’obbligo del genitore può cessare senza che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica e ciò si verifica quando la mancata autonomia finanziaria deriva da sua inerzia colpevole o dal rifiuto ingiustificato di accettare opportunità lavorative adeguate alla sua formazione e alle sue competenze professionali.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il mantenimento non può essere garantito a chi, volontariamente, si sottrae allo svolgimento di un’attività lavorativa consona alle proprie qualifiche (Cass. Civ. n. 1858/2016).
Il mantenimento del figlio maggiorenne si giustifica all’interno di un progetto educativo o di un percorso formativo che tenga conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e aspirazioni; la funzione educativa del mantenimento è un criterio fondamentale per determinare il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento, considerando il tempo necessario affinché il figlio maggiorenne si inserisca adeguatamente nella società (Cass. Civ. n. 5088/2018).
Il figlio che adotta uno stile di vita incompatibile con gli obiettivi di formazione o professionali o che mostra una mancanza di impegno nello studio o nella ricerca di un impiego stabile può portare alla cessazione dell’obbligo di mantenimento (Cass. Civ. n. 18785/2021); l’assegno è revocabile qualora i figli maggiorenni non conseguano l’autosufficienza economica a causa di negligenza, inettitudine o mancanza di impegno verso percorso formativi o professionalizzanti.
La legge riconosce l’importanza della responsabilità personale dei figli maggiorenni nel perseguire l’indipendenza economica e stabilisce chiare eccezioni che possono sollevare i genitori da tale dovere in presenza di comportamenti poco collaborativi o produttivi da parte dei figli.
La giurisprudenza recente rafforza l’idea che, sebbene i genitori abbiano il dovere di supportare i figli nella loro crescita e formazione, esiste un punto in cui l’impegno personale dei figli diventa determinante per la loro indipendenza economica.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2056 del 24.01.2023 sottolinea l’onere della prova dell’autosufficienza economica e l’importanza dell’impegno attivo nella ricerca di un’occupazione riflettendo un principio di responsabilità reciproca dove i figli maggiorenni sono chiamati a dimostrare un autentico sforzo verso l’indipendenza consentendo, così, ai genitori di valutare correttamente il loro obbligo di mantenimento.
L’interruzione del pagamento del mantenimento di un figlio non è automatica ma il genitore che vi ha interesse deve obbligatoriamente presentare una richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Il genitore che, autonomamente interrompe i versamenti, incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall’art. 570 bis c.p. con la reclusione fino ad un anno o con la multa da €. 103,00 a €. 1032,00.