sabato 11 Luglio 2026 - Anno 35

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno siamo  nonni di due splendidi nipoti e siamo disperati. Fino a qualche mese fa nostro figlio era sposato ma da quando il suo  matrimonio è entrato in crisi e i bambini sono stati collocati presso la madre noi li vediamo sempre meno. Vorremmo sapere se possiamo pretendere di frequentarli oppure se ci dobbiamo rassegnare. Grazie”

Succede spesso, purtroppo, che, con la separazione, le occasione di incontro dei figli minori con i parenti dei genitori diminuiscano nel tempo fino, a volte, ad azzerarsi completamente ma è necessario garantire che i bambini mantengano rapporti significativi con loro,  in particolare con i nonni materni e paterni.

L’art. 317-bis c.c. riconosce a questi ultimi il diritto di  continuare ad essere parte integrante della vita dei minori salvo che ciò non sia contrario al loro interesse.
La separazione rappresenta un trauma, spesso irreversibile, della vita familiare e la crisi rischia di travolgere le vite non solo dei coniugi, ma pure dei figli e degli ascendenti (es. nonni e zii).
La rottura ha  delle ripercussioni  di natura psicologica e di carattere materiale su entrambe le famiglie di appartenenza e i figli, oltre a perdere il  rapporto unitario con i genitori, sono costretti a vivere  anche  l’allontanamento dai nonni o a non avere più la possibilità di una regolare e serena frequentazione a causa della mancata regolamentazione dei  loro rapporti. La frequentazione reciproca, regolare e senza traumi, è un diritto sia dei nonni che dei nipoti. Il diritto dei minori gode di una tutela rafforzata, in quanto si tratta di individui nel pieno dello sviluppo educativo e psicologico, ai quali occorre garantire una crescita sana ed equilibrata.
L’intero procedimento di separazione quando si è in presenza di figli minori  è, e deve essere, ispirato al loro preminente interesse.
Il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra  nella nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e deve essere tutelato e preservato attraverso misure idonee.
Il Codice Civile all’art. 317-bis stabilisce che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale viene impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.
Le visite verranno regolate dal Tribunale che dovrà far prevalere sempre l’interesse dei minori rispetto alla crisi familiare e alla volontà dei  genitori.
Il Giudice potrà, invece,  adottare un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti dei nonni con i nipoti, qualora la loro frequentazione crei nei bambini un turbamento e un disequilibrio affettivo, in ragione di un comportamento inopportuno e/o diseducativo degli ascendenti. Il Giudice, per decidere, potrà disporre l’audizione del  minore che abbia compiuto 12 anni o che abbia capacità di discernimento o rigettarne la richiesta qualora sussistono ragioni che ne sconsiglino l’accoglimento.
La Giurisprudenza, italiana ed europea, è favorevole al riconoscimento del diritto di visita tra ascendenti e nipoti minorenni.
A livello europeo, le pronunce della Corte di Giustizia hanno statuito che il minorenne ha il diritto di mantenere i suoi rapporti con gli ascendenti anche quanto il genitore affidatario si trasferisce in altro Stato e le modalità di esercizio di questo diritto di visita dovranno essere stabilite dal Giudice.
La Cassazione, nel tempo, ha invece affermato che la condotta del genitore che impedisce ai figli di frequentare i nonni, potrebbe essere giustificata solo a fronte di serie e comprovate ragioni oppure se finalizzata a garantire ai bambini una crescita serena ed equilibrata, che  può passare dalla concessione di incontrare  regolarmente i nonni all’esclusione  se comporta loro dei traumi e ne compromette l’equilibrio psicofisico.
A questi nonni si può suggerire, preliminarmente,  di parlare con i propri figli e di rappresentargli il loro desiderio di continuare a vedere e a frequentare i nipoti dopo di ché se non ottengono  un risultato, di rivolgersi al Tribunale competente per ottenere una pronuncia del Giudice che regoli i loro rapporti con i minori.

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