sabato 27 Luglio 2024 - Anno 33

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino

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È possibile raggiungere figli minorenni che sono attualmente domiciliati in un’altra regione, con mia moglie dai suoceri in Toscana, mentre io sono attualmente ad Acqui Terme dove mi sono dovuto fermare per lavoro? 

 

La limitazione degli spostamenti e la permanenza domiciliare, due delle fondamentali misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus, producono una serie di considerevoli effetti sulla vita e sulle relazioni familiari.
Il principale impatto delle misure di contenimento sulla vita familiare attiene alla garanzia del diritto di visita dei genitori separati. Occorre però rilevare che le misure possono incidere anche sul diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i minori.
Fin dall’entrata in vigore delle prime misure si è posta la questione del se lo spostamento finalizzato alla frequentazione dei figli minori, da parte del genitore non collocatario, rientrasse tra le cause legittime di eccezione. La questione, in questi casi, è particolarmente delicata. Da un lato si pone il diritto di minori alla bigenitorialità e, dall’altro, il diritto alla salute (del minore, dei genitori e collettiva).
Tuttavia, la bigenitorialità è anche funzionale alla garanzia della salute psico-fisica del minore. La tesi, sostenuta anche dal Governo nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale, secondo cui tali spostamenti sarebbero ammissibili è fondata, primariamente, sulla considerazione per cui le visite e le frequentazioni non costituiscono solo esercizio del diritto alla vita familiare, dei minori e dei genitori, ma sono funzionali anche alla garanzia del diritto alla salute del minore. Il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e dunque la garanzia delle bigenitorialità, infatti, contribuisce all’equilibrio psicofisico-fisico del minore, come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e internazionale. Secondo il Governo, quindi, gli spostamenti per raggiungere il figlio minorenne presso gli altri genitori e per condurli presso di sé sono consentiti, nel rispetto delle modalità previste dal giudice con il provvedimento di separazione o divorzio, ma anche, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Mentre i genitori separati e/o divorziati, stando anche ai chiarimenti forniti dallo stesso Governo sul sito istituzionale,  possono spostarsi anche da un Comune all’altro,   in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che riconosce loro il diritto di visita, per raggiungere i figli minorenni che si trovano presso  l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, ritengo che tale regola  non possa, tuttavia, automaticamente applicarsi per quelle coppie ancora unite (conviventi o sposate) con figli minori  che si trovano però  “distanti ” a causa ad esempio di ragioni di lavoro. Non si ravvisano indicazioni sul punto da parte del Governo. Occorre, quindi, analizzare caso per caso valutando se ci siano le condizioni di “necessità e urgenza” che giustifichino lo spostamento.
Se il genitore intende raggiungere i figli domiciliati in un  Comune o Regione diversi da quello in cui si trova  perché le persone che già coabitano con loro (nel caso di specie il padre e i nonni paterni)  non possono, ad esempio,  più continuare a prendersene cura (per motivi di lavoro, salute o altre ragioni) è certamente da considerarsi legittimo lo spostamento sussistendo a tutti gli effetti  lo stato di necessità dettato anche dall’adempimento di un dovere giuridico. La legge (art. 147 c.c.)  impone, infatti,  a entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Lo stato di necessità è ravvisabile altresì nello spostamento del genitore che non ha un’abitazione nel Comune dove si trova temporaneamente per ragioni di lavoro. Nel caso in esame, quindi il padre potrà comunque successivamente fare rientro ad Acqui Terme se vi sono comprovate ragioni di lavoro. Se il “ricongiungimento”  del genitore è dettato, invece, da sole ragioni, pur comprensibili, di natura affettiva (posto che i figli minori sono già interamente assistiti e gestiti dal padre e/o dai nonni) potrebbe essere contestata, in caso di controllo delle Forze dell’Ordine, l’inosservanza ai divieti previsti dal decreto ministeriale non ravvisandosi certamente lo stato di necessità o motivi di urgenza. In questo caso risulta, quindi, più prudente, vista anche la presenza dei nonni in casa (soggetti più vulnerabili rispetto a un eventuale contagio) mantenere solo contatti telefonici.
Quindi il diritto del genitore di spostarsi per raggiungere i figli è consentito solo laddove vi sia una situazione di reale necessità o, se vi è una separazione o un divorzio, un provvedimento del Tribunale che autorizza e regolamenta  le visite del genitore dei minori.

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