sabato 27 Luglio 2024 - Anno 33

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino

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Sono divorziato e sto versando un assegno di mantenimento a mia moglie, la quale però da un po’ di tempo ha una stabile relazione. Posso smettere di versarle l’assegno?

Innanzi tutto, è opportuno chiarire che se un coniuge ritiene che ci siano ragioni per modificare le disposizioni previste in sede di divorzio, deve instaurare un apposito procedimento in Tribunale, alla fine del quale il Giudice deciderà se modificare o meno le condizioni in precedenza stabilite. E’ invece escluso che un coniuge possa unilateralmente decidere di non ottemperare più a quanto era stato stabilito dalla sentenza di divorzio, che in assenza di modifiche continuerà ad essere titolo esecutivo.
La legge prevede che chi passa a nuove nozze perde il diritto a percepire l’assegno divorzile. Tale norma è stata nel tempo applicata sempre più estensivamente dai giudici, paragonando dapprima alle nuove nozze la stabile convivenza, fino ad arrivare a stabilire che una nuova relazione stabile, anche se non caratterizzata dalla convivenza, farebbe venir meno il diritto all’assegno divorzile.
Questo perché la volontà di intraprendere una nuova relazione sarebbe l’espressione di una libera scelta che andrebbe a recidere ogni collegamento con il precedente matrimonio e, di conseguenza, andrebbe a escludere definitivamente la “solidarietà post coniugale”.
Ciò che assumerebbe rilevanza, ai fini della cessazione del diritto all’assegno, sarebbe il nuovo legame sentimentale e la nuova condizione personale dell’ex coniuge e non più la stabile coabitazione con il nuovo partner.
Si sottolinea che la coabitazione potrebbe non esistere neppure nelle coppie sposate e, quindi, al pari di queste, le coppie non coniugate potrebbero decidere liberamente di non coabitare.
Si ritiene pur sempre necessario che la nuova coppia abbia intrapreso un percorso di vita comune con le caratteristiche di una famiglia di fatto: ad esempio mangiare e dormire assieme, rispetto della fedeltà e dell’assistenza materiale.
Recentissimamente la Cassazione ha ritenuto che l’ex moglie non aveva più diritto all’assegno divorzile, ritenendo provata la «nuova relazione di lunga durata, e oramai caratterizzata da una piena stabilità, che ha registrato e registra contribuzioni economiche da parte del nuovo compagno alla donna, la quale non soltanto trascorre da anni le sue vacanze con lui, ma ne condivide i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare nella sua casa – di cui possiede le chiavi – con assoluta assiduità, rivestendo cariche sociali nelle società riconducibili al compagno e utilizzando mezzi di tali società».

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