mercoledì 11 Dicembre 2024 - Anno 33

LO SPORTELLO LEGALE

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Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino

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Ho sentito che dopo il divorzio alla moglie non spetta più alcun assegno di mantenimento. E’ vero?

 La normativa dell’assegno di mantenimento per il coniuge recentemente è stata oggetto di nuove interpretazioni da parte della Corte di Cassazione, che spesso sono state riportate con non sufficiente chiarezza dagli organi di informazione.
In passato, le Sezioni Unite hanno avuto modo di sottolineare il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, “il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia del divorzio”.
Tale orientamento è stato poi modificato dalla sentenza n. 11504/2017 secondo cui “il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, e dall’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma”.
Sempre le Sezioni Unite hanno recentemente ritenuto che «l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto» .
Recentemente, sulla scorta di suddetti principi, la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, ord., 1° ottobre 2021, n. 26682) ha confermato l’assegno divorzile per una ex moglie. Il Tribunale, ad esito del giudizio di primo grado, aveva stabilito l’obbligo dell’ex marito a corrispondere all’ex moglie ogni mese un assegno di 900 euro.
La Corte d’Appello aveva confermato il diritto della donna a percepire l’assegno divorzile, poiché aveva ritenuto evidente «la sua incolpevole capacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza – frutto di una scelta coniugale condivisa – le rende oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro nel mercato del lavoro».
La Corte d’Appello aveva solamente ridotto  l’assegno, portandolo a 400 euro, alla luce del reddito dell’ex marito e delle modeste denunce fiscali da lui presentate.
L’uomo si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione, la quale con il provvedimento recentissimo sopra richiamato, ha ritenuto legittimo il diritto della donna a percepire dall’ex marito l’assegno divorzile, vista «la sua incolpevole capacità lavorativa, dovuta all’età e ai sacrifici compiuti per la vita coniugale», e, dall’altro, la difficoltà per lei di «rientrare nel mercato del lavoro», viste appunto la sua età e le sue scarse competenze professionali. Confermata in Cassazione anche la cifra stabilita in Appello, di €. 400,00 al mese, in  quanto il giudice di secondo grado, nel ridurre l’importo, aveva correttamente tenuto in considerazione sia gli scarsi redditi dell’ex marito sia la circostanza che l’ex moglie godeva di risparmi ottenuti grazie alla vendita di un immobile.

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