Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino
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Vorrei conoscere la sua opinione sull’obbligo del green pass per i lavoratori ed in particolare se lo ritiene costituzionale.
Dallo scorso mese di ottobre è entrato in vigore l’obbligo del green pass per tutti i lavoratori, con la previsione che chi è senza green pass non può recarsi al lavoro, che la sua assenza è ritenuta ingiustificata e che quindi non ha diritto a retribuzione né ad altri emolumenti, conservando però il posto di lavoro. Tale norma si pone in apparente contrasto con alcuni articoli della Costituzione: l’art. 1 che pone il lavoro non solo come un diritto (come dispone l’art. 4) ma come il fondamento della Repubblica Italiana; l’art. 2 che prevede che la Repubblica garantisca i diritti inviolabili dell’uomo; l’art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza senza distinzioni di condizioni personali (essere vaccinati o no è una condizione personale). Sul punto però le prime pronunce giurisprudenziali si registrano di segno opposto. Si osserva in particolare che il T.A.R. del Lazio ha deciso così: “In merito ai provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico, relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integralmente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti In ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato deve essere rilevato che: il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza; in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2; nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa; l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 dell’art.9 ter d.l. n. 52/2021 e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.”
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa ha respinto un ricorso d’urgenza di un lavoratore, ritenendo legittima la misura della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.