Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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Padri separati trattati come bancomat
“Sono un padre separato e il Tribunale, con sentenza, ha disposto l’affidamento condiviso di mio figlio e la sua collocazione presso la madre. Il Giudice ha posto a mio carico una somma mensile a titolo di mantenimento, il concorso al 50% delle spese straordinarie e ha stabilito il diritto di visita che, ultimamente, non viene rispettato dalla madre accampando una serie di scuse. Non solo. La madre non si dimentica, di richiamarmi se tardo il versamento del mantenimento e tutti i mesi mi presenta spese straordinarie da rimborsarle. Quali sono i miei diritti e le mie tutele? Mi devo rassegnare ad essere solamente un bancomat?? Io vorrei poter fare il padre…”
Capita, a volte, di confondere tra loro le nozioni di affidamento e di collocamento del minore. Il primo concetto è collegato alla responsabilità genitoriale mentre il secondo alla residenza e al luogo in cui il genitore e il figlio andranno a vivere.
L’affidamento può essere condiviso quando vengono attribuiti ad entrambi i genitori diritti e responsabilità nella cura e nell’educazione dei figli oppure esclusivo ad uno dei due quando l’altro non è in grado di svolgere il suo ruolo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha disposto l’affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre pertanto il bambino continuerà a vivere con lei, mentre il papà lo potrà vedere nei giorni stabiliti nel provvedimento di separazione.
Questa soluzione consente al minore di non lasciare l’abitazione e di conservare le sue abitudini mentre i genitori dovranno adottare insieme le decisioni più importanti come, per esempio, scegliere quale scuola dovrà frequentare; per le questioni di ordinaria amministrazione non è necessaria una consultazione preventiva.
Indipendentemente dal tipo di affido, entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in base alle proprie sostanze, alla propria capacità reddituale e facendo riferimento alle indicazioni riportate nel Protocollo elaborato dal Tribunale di competenza per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Per queste ultime, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 793 ha previsto come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, la previa concertazione tra i genitori; se ne deduce che, qualora vi siano spese straordinarie non concordate preventivamente chi le ha sostenute non può chiederne il rimborso all’altro genitore.