Rubrica a cura dell’Avvocato Graziano Mallarino
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Nel mio condominio vogliono mettere l’ascensore esterno. 5 condòmini su 10 non lo vogliono, i 5 favorevoli raggiungono i 555. I contrari possono rifiutarsi di pagare la quota o perlomeno di non pagare in seguito luce e manutenzione?
Trattandosi di opera (anche) finalizzata all’eliminazione di barriere architettoniche, per l’approvazione della stessa da parte dell’assemblea condominiale, non è necessaria la maggioranza prevista per le innovazioni e quindi la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore dell’edificio, ma la delibera deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
I dissenzienti potrebbero comunque chiedere di essere esonerati da qualsiasi contributo, qualora la spesa fosse eccessivamente gravosa e l’ascensore fosse suscettibile di utilizzazione separata.
Se all’assemblea intervenissero tutti i 10 condomini, quindi, 5 voti non sarebbero sufficienti per deliberare la costruzione dell’ascensore.
Però, trattandosi, come si è già detto, di opera utile all’eliminazione delle barriere architettoniche, la legge consente che anche solo uno (o alcuni) dei condòmini realizzi l’opera, a proprie spese, utilizzando e modificando per tale realizzazione le parti comuni dell’edificio, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso.
E’ quindi sicuramente consentita la realizzazione dell’ascensore esterno a 5 condòmini su 10, ma in tal caso gli altri non sono tenuti a partecipare alla spesa.
In ogni caso, l’opera resta vietata qualora la sua realizzazione comportasse un possibile pregiudizio alla stabilità o sicurezza del condominio o ne alterasse il decoro architettonico o rendesse completamente inservibili talune parti comuni.